IL TRATTATO DI VELSEN

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Il 18 marzo 2007 è stato firmato da Italia, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi e in seguito Romania il trattato di Velsen, . Il 4 marzo 2010 il parlamento italiano ha approvato il suddetto trattato: su 443 presenti, 442 erano a favore e uno si è astenuto. Il trattato di Velsn è stato un ulteriore attentato alle democrazie europee, alcune basilari norme dello stato di diritto sono state aberrate da questo documento legislativo.
Il trattato di Velsen prevede la costituzione di nuovo corpo di polizia europeo denominato Eurogendfor, il quale sostitutirà interamente l’arma dei carabinieri. Con l’istituzione dell’Eurogendfor prende vita un corpo di polizia europeo dai poteri e dalle modalità d’azione antidemocratiche. Questa nuova polizia non controllata da nessuno stato membro, né dalla Commissione europea, né dal parlamento europeo ma da una persona eletta dai ministri degli esteri degli stati firmatari. Attualmente Eurogendfor ha la sua base operativa a Vicenza. Per statuto il paese che ospita il suo corpo ne paga tutte le spese. L’articolo 4 del trattato afferma che Eurogendfor“(…) 2. Le Forze EGF possono essere poste indifferentemente alle dipendenze dell'autorita' civile o del comando militare.  (…)”.
Fin qui sembrerebbe semplicemente un corpo paramilitare che si associa alla polizia ordinaria per coadiuvarla. Tuttavia proseguendo la lettura del trattato si nota l’articolo 21 che cita:
“1. I locali e gli edifici di EUROGENDFOR saranno inviolabili sul territorio delle Parti. 
2. Le autorita' delle Parti non potranno entrare nei locali e negli edifici di cui al comma 1
senza il preventivo consenso del Comandante EGF o, ove possibile, del Comandante della
Forza EGF. Tale consenso sara' presunto in caso di calamita' naturale, incendio o
qualsiasi altro evento che richieda l'adozione immediata di misure di tutela. In altri casi, il
Comandante EGF o, ove possibile, il Comandante della Forza EGF, esaminera' con
attenzione qualsiasi richiesta  di autorizzazione inoltrata dalle autorita' delle Parti per
entrare nei locali e negli edifici, senza pregiudicare gli interessi di EUROGENDFOR. 
3. Gli archivi di EUROGENDFOR saranno inviolabili. L'inviolabilita' degli archivi si
estendera' a tutti gli atti, la corrispondenza, i manoscritti, le fotografie, i film, le
registrazioni, i documenti, i dati informatici, i file informatici o qualsiasi altro supporto di
memorizzazione dati appartenente o detenuto da EUROGENDFOR, ovunque siano ubicati
nel territorio delle Parti.”
Questo è già un grave attentato allo stato di diritto: come è possibile che la polizia non sia perquisibile? Eurogendfor significa che potrebbe usare la tortura per estorcere false confessioni e colpevolizzare chiunque sia inviso al governo europeo senza che nessuno lo possa venire a sapere e senza che possa esserci un processo per tali azioni.
Inoltre l’articolo 21 inoltre dice:
1. In caso di danno provocato a terzi od a beni appartenenti a terzi da un membro o dai
beni di una delle Parti nella preparazione e nell'esecuzione dei compiti previsti dal
presente Trattato, comprese le esercitazioni, il risarcimento di tale danno sara' suddiviso
dalle Parti in base alle disposizioni all'uopo previste negli accordi o nelle intese di
attuazione di cui all'articolo 45 e secondo le seguenti disposizioni: 
a) le richieste di indennizzo saranno depositate, esaminate e definite o giudicate in
base alle leggi ed ai regolamenti dello Stato ospitante o dello Stato ricevente per
quanto concerne gli indennizzi derivanti dalle attivita' di EUROGENDFOR; 
b) lo Stato ospitante o lo Stato ricevente potranno definire tali richieste di
indennizzo; il pagamento dell'importo concordato o stabilito con sentenza sara'
fatto in euro dallo Stato ospitante o dallo Stato ricevente; 
c) tale pagamento, qualora effettuato in base ad un accordo od a seguito di una
sentenza emanata da un tribunale competente dello Stato ospitante o dello Stato
ricevente, oppure la sentenza definitiva di non luogo a pagamento, emanata da
detto tribunale, sara' definitivamente vincolante per le Parti interessate; 
d) qualsiasi indennizzo pagato dallo Stato  ospitante o dallo Stato ricevente sara'
comunicato agli Stati d'origine interessati, insieme ad un rapporto circostanziato
ed ad una proposta di ripartizione in conformita' al presente articolo. In assenza di
risposta entro due mesi, la proposta di ripartizione sara' considerata accettata. 
2. Se, tuttavia, tale danno e' dovuto a colpa grave o dolo del personale di una Parte, i
costi derivanti da tale danno saranno sostenuti unicamente da detta Parte.
3. I membri del personale di EUROGENDFOR non potranno subire alcun procedimento
relativo all'esecuzione di una sentenza emanata nei loro confronti nello Stato ospitante o
nello Stato ricevente per un caso collegato all'adempimento del loro servizio. 
4. Ferme restando le responsabilita' individuali in caso di danni provocati a terzi o ai beni
di terzi da una persona o da un bene di una delle Parti al di fuori dell'attivita' di servizio,
le richieste di indennizzo di detti danni saranno trattate nel modo seguente: 
a) le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente esamineranno la richiesta
di indennizzo e valuteranno il risarcimento per l'avente diritto in modo equo e
giusto, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la condotta della
persona lesa, e redigeranno un rapporto sull'accaduto; 
b) il rapporto sara' trasmesso alle autorita' dello Stato d'origine, che quindi decidera'
senza ritardo se offrire un pagamento a titolo grazioso e, in tal caso, l'importo
dello stesso; 
c) se viene fatta un'offerta di pagamento a  titolo grazioso ed essa e' accettata
dall'avente diritto a titolo di totale ristoro della sua richiesta di indennizzo, le
autorita' dello Stato d'origine effettueranno esse stesse il pagamento ed
informeranno le autorita' dello Stato ospitante o dello Stato ricevente della loro
decisione e della somma corrisposta; 
d) le disposizioni del presente comma non  pregiudicheranno la giurisdizione dei
tribunali dello Stato ospitante o dello Stato ricevente relativamente alla possibilita'
di intraprendere un'azione legale contro il personale di EUROGENDFOR a meno
che non si sia”.
Inoltre Eurogendfor può assumere il ruolo di polizia segreta e non può nemmeno essere soggetta ad intercettazioni:
“1. Le Parti adotteranno tutte le opportune misuri necessarie a garantire il regolare flusso
delle comunicazioni ufficiali di EUROGENDFOR.
2. EUROGENDFOR ha il diritto di ricevere e trasmettere messaggi codificati, come pure di
inviare e ricevere corrispondenza e plichi ufficiali tramite corriere o in cassette sigillate,
che non potranno essere ne' aperte ne' trattenute. 
3. Le comunicazioni indirizzate ad EUROGENDFOR o da questa ricevute non possono
essere oggetto di intercettazioni o interferenza”. 
 A voi il giudizio globale.

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