FINALMENTE SI POSSONO PARCHEGGIARE LE BICI NEI CORTILI CONDOMINIALI A ROMA

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Commissione Mobilità MODIFICHE DELLA DELIBERAZIONE 18.8.1934 N. 5261 E S.M.I., “  REGOLAMENTO GENERALE EDILIZIO DEL  COMUNE DI ROMA  ” – INTRODUZIONE DELL’ART. 37-BIS  
VISTI: ? la Decisone del Consiglio Europeo 94/914/CE del 15 dicembre 1994 (di seguito: Decisione 94/914/CE); ? la Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002 che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (di seguito: Decisione 1600/2002/CE); ? la Comunicazione della Commissione Europea al Consiglio e al Parlamento Europeo {SEC(2006) 768}, relativa alla revisione intermedia del Libro Bianco sui trasporti per una mobilità europea sostenibile; ? il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; ? la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013, recante “Statuto di Roma Capitale” (di seguito: Statuto); ? la Deliberazione del 18.8.1934 n. 5261 e s.m.i., recante “Regolamento generale edilizio del Comune di Roma” (di seguito: Regolamento Edilizio); ? la Deliberazione del 23.09.2002 n.121, recante “Piano di azione ambientale del Comune di Roma” (di seguito: Piano Ambientale); ? la Deliberazione dell' Assemblea Capitolina n. 27 del 24.04.2012, recante “Piano quadro della ciclabilità di Roma Capitale” (di seguito: Piano Ciclabilità);
PREMESSO CHE: 1. con la Decisione 94/914/CE, il Consiglio Europeo indicava agli Stati dell’Unione le misure necessarie a rendere più efficace ed efficiente il sistema di mobilità urbana, dando indirizzo sulla tutela delle utenze deboli e sancendo la necessità di aumentare l’accessibilità anche alla ciclabilità; 2. con la Decisione 1600/2002/EC, il Parlamento Europeo ribadiva la necessità, tra le altre, di incrementare le modalità di spostamento con bicicletta e a piedi; 3. la {SEC(2006) 768} evidenziava la necessità di tenere in considerazione le modalità di spostamento non motorizzate – pedonale e ciclabile – come alternativa all’uso del veicolo individuale motorizzato, specificando che il problema della mobilità nelle aree urbane non deve essere affrontata solo con il trasporto pubblico collettivo ma anche attraverso lo sviluppo della pedonalità e della ciclabilità;
            Commissione Mobilità 4. nelle strategie di Roma sostenibile previste dal Piano ambientale è individuato come obiettivo prioritario lo sviluppo della mobilità privata alternativa a quella a motore, con la realizzazione di una rete di percorsi ciclabili e pedonali protetti, serviti da parcheggi;
CONSIDERATO CHE: 5. Il Sindaco di Roma Capitale, Virginia Raggi, ha sempre mostrato notevole interesse e sensibilità verso il mondo della ciclabilità; 6. la diffusione della mobilità ciclabile migliorerebbe la qualità della vita dei cittadini, ridurrebbe l’inquinamento, lo stress, migliorerebbe la salute, favorirebbe l’incontro e la collaborazione tra i cittadini, consentendo notevoli risparmi di risorse economiche; 7. l’attuale penuria, sul territorio di Roma Capitale, di spazi, pubblici e privati, preposti alla sosta e al ricovero notturno delle biciclette rappresenta uno dei principali ostacoli alla diffusione e all’incremento della ciclabilità quale mezzo di trasporto alternativo; 8. l’Amministrazione Capitolina sta predisponendo una mappatura del territorio di Roma Capitale al fine di individuare le aree pubbliche da dedicare alla sosta e al ricovero delle biciclette; 9. nondimeno, al fine di incentivare l’incremento dell’utilizzo delle biciclette si rende necessario, nell’ambito del più generale potere regolamentare di Roma Capitale in materia edilizia, regolamentare la sosta e il ricovero delle biciclette anche all’interno dei cortili, disciplinati dal Titolo I, Regolamento Edilizio; 10.l’attuale Regolamento Edilizio di Roma Capitale, non prevede l’obbligo, per i condomìni, di ricavare, all’interno dei cortili condominiali, degli spazi appositamente dedicati alla sosta delle biciclette; 11. in tal senso, le città di Milano e Torino, già dai primi anni 2000 si sono dotate, nei propri Regolamenti Edilizi e di Igiene, di norme atte a riconoscere e tutelare il diritto al parcheggio delle biciclette negli spazi condominiali comuni, con evidenti effetti benefici in termini di mobilità locale sostenibile.
RITENUTO CHE: 12. In vista di un più generale programma di riassetto del trasporto pubblico e privato nel territorio di Roma Capitale, finalizzato sia alla riduzione del traffico e dei tempi di percorrenza, che alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico, è indispensabile attuare ed avviare, nel più breve tempo possibile, politiche di sviluppo e incentivazione dell’uso della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile; 13. per incentivare i cittadini nell’utilizzo della bicicletta occorre regolamentare la sosta delle biciclette all’interno dei cortili condominiali e dunque prevedere, all’interno degli stessi, spazi idonei e facilmente accessibili da destinare a detto scopo; 14. pertanto, nelle more di una riforma globale del Regolamento Edilizio, è necessario integrare il Regolamento edilizio esistente con una norma che introduca, l’obbligo di destinare, all’interno dei cortili dei condomini, sia negli edifici esistenti che nelle nuove edificazioni e/o
            Commissione Mobilità ristrutturazioni, appositi spazi facilmente accessibili, da destinare al parcheggio esclusivo di biciclette.
L’ASSEMBLEA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa
DELIBERA 1. di modificare la Deliberazione 18 agosto 1934, n. 5261, inserendo, dopo l’art. 37, il seguente articolo, “37 bis” composto da 5 commi:
Art.37/bis: Spazi destinati al parcheggio esclusivo delle biciclette. 1. In tutti i cortili degli edifici esistenti è consentito il parcheggio delle biciclette. 2. In caso di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione edilizia di interi edifici, devono essere ricavati, in misura non inferiore al 2% della SUL oggetto dell’intervento, appositi spazi, resi opportunamente accessibili, ubicati nei cortili o in altri spazi di uso comune dell’edificio, destinati al parcheggio esclusivo delle biciclette. 3. In entrambi i casi previsti dai commi 1 e 2, gli spazi destinati al parcheggio delle biciclette sono a servizio esclusivo di chi abita o lavora negli edifici collegati al cortile e alle parti di uso comune. 4. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente norma, i condomini dovranno individuare appositi spazi idonei, sicuri e facilmente accessibili da destinare al suddetto uso, anche mediante l’installazione di rastrelliere eventualmente dotate di copertura. 5. In caso di inosservanza alla presente norma è prevista, ai sensi dell’art. 7/bis del D.lgs 267/2000, una sanzione amministrativa, da un minimo di 25 Euro a un massimo di 500 Euro (ex art. 7-bis D.lgs 167/2000).
I consiglieri capitolini:
Enrico Stefàno
Donatella Iorio
Paolo Ferrara

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