#NoVotoSegreto: se nel Regolamento si dice che deve essere palese.
http://tuttoilfangominutoperminuto.wordpress.com/2013/09/16/novotosegreto-se-nel-regolamento-si-dice-che-deve-essere-palese/
16 settembre 2013 – by [Ci8]
E se leggendo le 461 pagine del Regolamento del Senato trovassimo a pagina 109 proprio quello che ci serve per zittire una volta per tutte coloro che vogliono continuare a fare sotterfugi?
Articolo 113 (1) (*) (**): MODI DI VOTAZIONE.
1. I voti in Assemblea sono espressi per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. Le votazioni nominali sono effettuate con scrutinio simultaneo o con appello.
2. L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici Senatori chiedano la votazione nominale e, per i casi consentiti dai commi 4 e 7, venti chiedano quella a scrutinio segreto.
La relativa richiesta, anche verbale, dev’essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell’Aula al momento dell’indizione della votazione e` inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche´ non partecipino alla votazione.
La relativa richiesta, anche verbale, dev’essere presentata dopo la chiusura della discussione e prima che il Presidente abbia invitato il Senato a votare. Se il numero dei richiedenti presenti nell’Aula al momento dell’indizione della votazione e` inferiore a quindici per la votazione nominale o a venti per quella a scrutinio segreto, la richiesta si intende ritirata. I Senatori richiedenti sono considerati presenti, agli effetti del numero legale, ancorche´ non partecipino alla votazione.
3. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni comunque riguardanti persone e le elezioni mediante schede.
4. A richiesta del prescritto numero di Senatori, sono inoltre effettuate a scrutinio segreto le deliberazioni relative alle norme sulle minoranze linguistiche di cui all’articolo 6 della Costituzione; le deliberazioni che attengono ai rapporti civili ed eticosociali di cui agli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 e 32, secondo comma, della Costituzione; le deliberazioni che concernono le modificazioni al Regolamento del Senato.
Aspettate un attimo, ci sono degli asterischi e delle note all’articolo. E allora, incuriosita, vado a leggere e mi si apre un mondo fatto di furbizia, quella di mettere le cose importanti dove non si leggono, come le scritte piccolissime nei contratti e il “Accetto i Termini di Utilizzo” sui siti.
Che c’è scritto nel secondo asterisco?
(**) «Nel solco dell’interpretazione costantemente adottata sino al novembre del 1988 ed alla conseguente, mai contestata, applicazione concreta, la Giunta per il Regolamento – nel sottolineare l’esigenza di un’organica revisione della materia, anche sulla base delle modifiche che il Parlamento si accinge ad apportare all’articolo 68 della Costituzione – esprime il parere che le deliberazioni sulle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunita` parlamentari in materia di autorizzazione a procedere in giudizio siano sottoposte alla disciplina generale relativa ai modi di votazione e, pertanto, debbano essere votate in maniera palese. E ciò in quanto le deliberazioni stesse costituiscono espressione di una prerogativa dell’Organo parlamentare nell’ambito del rapporto con altri Organi dello Stato e dunque non rappresentano in senso proprio “votazione riguardanti persone”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 113, comma 3, del Regolamento.
In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all’arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della liberta` personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.
La nuova interpretazione entra immediatamente in vigore».
(Parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993).
In applicazione del comma 4 dello stesso articolo 113, il ricorso al voto segreto si rende possibile per le autorizzazioni a procedere concernenti la sottoposizione all’arresto, alla perquisizione personale e domiciliare o ad altra privazione o limitazione della liberta` personale, attenendo le deliberazioni stesse ai rapporti di cui agli articoli 13 e seguenti della Costituzione.
La nuova interpretazione entra immediatamente in vigore».
(Parere della Giunta per il Regolamento del 6 maggio 1993).
Come come come??? Secondo quanto scritto qui il voto DEVE essere PALESE, non PUO’. Al contrario il voto PUO’ essere SEGRETO se si verifica uno dei casi previsti (arresto, perquisizione, limitazione libertà) e non mi pare proprio che la DECADENZA rientri in qualcuna di queste fattispecie.
Schifani aveva parlato giorni fa di PRASSI, ma ora sappiamo invece che la prassi e le regole se le giocano quando pare a loro e quando fa loro più comodo per scamparsela, consci del fatto che ci sarà sempre qualche italiano pronto a dire (come successo anche a me sulla pagina di Tutto Il Fango sotto questa foto) “Credo che Piero Grasso ne sappia più di me, te e Schifani insieme“.
Ehm, no, caro utente, non penso proprio!
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