Legge 123/2008 sui rifiuti in Campania: la raccolta differenziata NON VA incrementata

Per legge, in Campania - e SOLO per la Campania - la raccolta differenziata NON VA incrementata.

Infatti la legge 123/2008 sull'emergenza rifiuti in Campania va in deroga (ovvero, disattende) tutta una serie di altre leggi precedentemente scritte a tutela della salute e dell'ambiente. Tra queste, anche l'articolo 205 del d.lgs 152/2006 che sancisce l'OBBLIGO DI incrementare la RACCOLTA DIFFERENZIATA.

All'articolo 18 della legge 123/2008 infatti si legge quanto segue:

Per le finalita' di cui al presente decreto [...] il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati, ove necessario per la salvaguardia della salute pubblica e per il tempo strettamente necessario a garantire la tutela di tale interesse, a derogare alle seguenti disposizioni:

[...]

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 178, limitatamente ai commi 4 e 5, 182, 193, 194, limitatamente ai commi 5 e 6, 202, 205, 208, limitatamente ai commi da 5 a 13, 214, 215, 216, 238;
[...]

Secondo voi perché un governo che si prefigge di risolvere l'emergenza rifiuti dovrebbe emanare un decreto legge (il 90/2008), poi convertito nella legge 123/2008 dal parlamento, che elimina l'obbligatorietà di incrementare la pratica della raccolta differenziata, strumento principe per la risoluzione dell'emergenza stessa? Ed in che modo tale provvedimento risponde all'esigenza di "salvaguardia della salute pubblica" così come da lettera della legge?

La nostra risposta è che tale governo, con l'avallo di un parlamento ciecamente ubbidiente, ha tutto l'interesse a che l'emergenza perduri nel tempo, a causa di intrecci politico-affaristici che mettono radici nel business delle discariche ed incenerimento.

Grazie all'avvocato Vittoria Operato per aver portato alla luce l'ennesima magagna della legge 123/2008.

Per completezza riportiamo l'intero articolo 205 del d.lgs 152/2006:

1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
2. La frazione organica umida separata fisicamente dopo la raccolta e finalizzata al recupero complessivo tra materia ed energia, secondo i criteri dell'economicità, dell'efficacià dell'efficienza e della trasparenza del sistema, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1.
3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, e' applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero.

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