L'ULTIMO ATTO DEL GOVERNO PRODI: Energia e $egreti di $tato

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 aprile 2008
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 90 del 16 Aprile 2008)




Criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43; Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme
relative al segreto militare” e successive modificazioni;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza;
Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale;
Ritenuta la necessita’ di disciplinare con regolamento i criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato; Ritenuta la necessita’ di individuare con regolamento gli Uffici
competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008;
Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento, in attuazione dell’art.39 della legge
3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita’, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonche’ individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 2.
Segreto di Stato e classifiche di segretezza

1. Il segreto di Stato e’ finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che attengono all’esistenza stessa della Repubblica democratica.

2. Il segreto di Stato e’ distinto dalle classifiche di segretezza di cui all’articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sonoattribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita’ o cose ai soli soggetti che abbiano necessita’ di accedervi e siano a cio’ abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.

Art. 3.
Criteri

1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita’, i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad
uno o piu’ dei seguenti supremi interessi dello Stato:

a) l’integrita’ della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali;
b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento;
c) l’indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi;
d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.

2. Ai fini della valutazione della idoneita’ a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell’oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.

Art. 4.
Limiti

1. In sede di applicazione dei criteri di cui all’articolo 3, si osservano i divieti di cui all’articolo 39, comma 11, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ed all’articolo 204, comma 1-bis, del codice di procedura penale.

Art. 5.
Materie di riferimento

1. Ferma restando la necessita’ di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita’, i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.

Art. 6.
Apposizione

1. L’apposizione del segreto di Stato e’ disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell’amministrazione competente, tramite il direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla amministrazione competente. In caso di esito positivo della
richiesta, l’amministrazione, ove possibile, annota sull’oggetto dell’apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di segretezza.
3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall’Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
4. Anche prima del decorso dei termini di cui all’articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono l’apposizione del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.

Art. 7.
Conservazione del segreto di Stato

1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attivita’ ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell’esclusiva disponibilita’ dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalita’ di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato.
2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l’automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.

Art. 8.
Stati esteri ed organizzazioni internazionali

1. Nell’espletamento della procedura di cui all’articolo 39,comma 10, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).

Art. 9.
Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento.
Nell’esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell’adempimento da parte del personale di cui all’articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell’obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i
commi 6, 7 e 8 dell’articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attivita’ che possono essere ndividuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche.
Tutti i componenti dell’ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello.
3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facolta’ di rivolgersi per ausilio o consultazione.

Art. 10.
Accesso

1. Qualora il diritto di accesso di cui all’art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attivita’, cose o luoghi che,
all’atto dell’entrata in vigore della medesima legge, siano gia’ coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti.
2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all’art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l’amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all’oggetto dell’accesso, nonche’ meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualita’ soggettiva del richiedente ed alla finalita’ per la quale l’accesso sia richiesto.
3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso puo’ esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.

Art. 11.
Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino
all’entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti.

Roma, 8 aprile 2008
Il Presidente: Prodi

Allegato:

1. La tutela di interessi economici, finanziari, industriali, scientifici, tecnologici, sanitari ed ambientali;

2. la tutela della sovranita’ popolare, dell’unita’ ed ndivisibilita’ della Repubblica;

3. la tutela da qualsiasi forma di eversione o di terrorismo, nonche’ di spionaggio, proveniente dall’esterno o dall’interno del territorio nazionale e le relative misure ed apparati di prevenzione e contrasto, nonche’ la cooperazione in ambito internazionale ai fini di sicurezza, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo, della criminalita’ organizzata e dello spionaggio;

4. le sedi e gli apparati predisposti per la tutela e la operativita’ di Organi istituzionali in situazioni di emergenza;

5. le misure di qualsiasi tipo intese a proteggere personalita’ nazionali ed estere la cui tutela assume rilevanza per gli interessi di cui all’art. 3 del presente regolamento;

6. i compiti, le attribuzioni, la programmazione, la pianificazione, la costituzione, la dislocazione, l’impiego, gli organici e le strutture del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE), dell’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e delle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, nonche’ la difesa civile e la protezione civile, nonche’ di altre amministrazioni ed enti nei casi in cui le rispettive attivita’ attengono agli interessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento;

7. i dati di riconoscimento autentici o di copertura, nonche’ le posizioni documentali degli appartenenti al DIS, all’AISE ed all’ AISI e quelli di copertura degli stessi Organismi;

8. l’addestramento e la preparazione professionale di tipo specialistico per lo svolgimento delle attivita’ istituzionali, nonche’ le aree ed i settori di impiego, le operazioni e le attivita’ informative, le modalita’ e le tecniche operative del DIS, dell’AISE e dell’AISI, oltre che delle amministrazioni aventi come compito istituzionale l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

9. le relazioni con Organi informativi di altri Stati;

10. le infrastrutture ed i poli operativi e logistici, l’assetto ed il funzionamento degli impianti, dei sistemi e delle reti di telecomunicazione, radiogoniometriche, radar e cripto nonche’ di elaborazione dati, appartenenti al DIS, all’AISE ed all’AISI, nonche’ appartenenti ad altre amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

11. l’armamento, l’equipaggiamento, i veicoli i mezzi e i materiali speciali in dotazione al personale appartenente al DIS, all’AISE ed all’AISI, nonche’ alle amministrazioni aventi quali compiti istituzionali l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, la difesa civile e la protezione civile;

12. il materiale o gli avvenimenti interessanti l’efficienza bellica dello Stato ovvero le operazioni militari in progetto o in atto;

13. l’ordinamento e la dislocazione delle Forze armate, sia in pace sia in guerra;

14. l’efficienza, l’impiego e la preparazione delle Forze armate;

15. i metodi e gli impianti di comunicazione ed i sistemi di ricetrasmissione ed elaborazione dei segnali per le Forze armate;

16. i mezzi e l’organizzazione dei trasporti, nonche’ le dotazioni, le scorte e le commesse di materiale delle Forze armate;

17. gli stabilimenti civili di produzione bellica e gli impianti civili per produzione di energia ed altre infrastrutture critiche;

18. la mobilitazione militare e civile.

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Fonte: "Archivio Nucleare"

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