DISUBBIDIENZA CIVILE

DISUBBIDIENZA CIVILE


La libertà di Stampa c’è, ma se non ci fosse sarebbe meglio.
Della sua scomparsa non si accorgerebbero i giornalisti RAI; e di certo, non quelli della redazione del Tg1.
Per molti ‘professionisti’ del mestiere non cambierebbe assolutamente nulla, giacché l’esercizio della medesima presuppone un’autonomia di giudizio ed un coraggio, che la categoria (vuoi per opportunismo, vuoi per compiacenza) in massima parte non ha mai avuto.
Per altri, un’informazione indipendente costituisce più un fastidio che altro, in quanto sgradevole specchio del proprio conformismo di comodo.
Del resto, un’esposizione prolungata può essere soggetta a spiacevoli effetti collaterali: diritto di cronaca; libertà d’espressione; dissenso critico…
Pertanto, la condizione ideale è la costante permanenza della stampa in regime di libertà vigilata, che non disturba i potenti, piace ai politicanti, e soprattutto non nuoce alla carriera di chi scrive per mestiere. Onde evitare spiacevoli conseguenze, va dosata con cautela.
Perciò, da quando è stata riconosciuta l’esistenza di una stampa libera, da sempre la massima preoccupazione dei governanti è stata limitarne l’esercizio. Per il nostro bene, s’intende! 

 CHI BEN COMINCIA
4 Marzo 1848. L’Italia non è ancora fatta, che già il savoiardo Carlo Alberto si preoccupa della salvaguardia dei regnicoli. In proposito, lo Statuto del Regno (che è stato “Legge fondamentale” dello Stato fino all’introduzione della Costituzione repubblicana) prescrive:

Art. 28
La Stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi

Nella fattispecie, ci pensa il Regio Editto n. 695 del 26 Marzo 1848.
Fedele alla sua fama, Re Tentenna prima concede e subito dopo retrocede, turbato da tanto ardire…
La stampa sarà libera, ma soggetta a leggi repressive “sempre per tutela ragionata del bene non mai per restrizione arbitraria”.

Art. 10:
  È vietato, nel render conto dei giudizi vertenti o vertiti per reati di stampa, di pubblicare il nome dei Giudici del fatto, e le discussioni ed i voti individuali, così di quelli come dei Giudici di diritto.
  È pure vietata la pubblicazione delle discussioni e deliberazioni segrete del Senato e della Camera dei Deputati, a meno che se ne sia ottenuto dai rispettivi Corpi la facoltà.
  È in egual modo vietata la pubblicazione dei dibattimenti davanti ai Magistrati o Tribunali che abbiano avuto luogo a porte chiuse.
  La trasgressione del prescritto di quest’articolo sarà punita con multa da lire 100, a 500, oltre la soppressione dello stampato.

Art. 11:
  Sotto la medesima pena è vietata la pubblicazione degli atti di istruttoria criminale o dibattimenti pubblici per cause d’insulti o d’ingiurie nei casi in cui la prova dei fatti infamanti od ingiuriosi non è permessa dalla legge.

Per i trasgressori, l’editto prevedeva inoltre il sequestro e la distruzione degli scritti, pesanti multe pecuniarie, l’arresto e pene detentive fino a due anni di reclusione.

 PASSATO PRESENTE…
Alla fine del secolo, in una Europa sempre più destrorsa, l’Italietta stracciona e nazionalista, che si esalta con improbabili avventure militari, è sconquassata dalla crisi economica e dalla grande recessione globale (QUI). Il governo ultrareazionario del Re persegue con determinazione una politica sempre più autoritaria che, limitando le prerogative del Parlamento, ha come scopo la preminenza del potere esecutivo su ogni altro organo dello Stato.
4 Febbraio 1899, il governo Pelloux presenta un pacchetto di legge che in nome della ‘Sicurezza’ introduce gravi menomazioni alla libertà di stampa, all’associazionismo, ed il diritto di riunione.
Il ddl con i “provvedimenti politici per la pubblica sicurezza” prevedeva:

Punizioni severe per i dipendenti pubblici che avessero scioperato, con la militarizzazione per il personale delle Ferrovie e delle Poste.
Limitazioni al diritto di associazione e di riunione nei luoghi pubblici.
Pesanti restrizioni alla libertà di stampa, col rafforzamento della censura preventiva e delle sanzioni penali a carico degli autori e degli editori, introducendo l’obbligo di sottoporre lo stampato ad autorità di controllo prima della pubblicazione.

Il disegno di legge viene contrastato da una durissima opposizione delle sinistre, che blocca l’approvazione del provvedimento.
Viste le difficoltà in fase di approvazione ed il gran numero di emendamenti parlamentari, reputando “come cosa della massima urgenza l’approvazione del disegno di legge circa le aggiunte e modificazioni alle leggi sulla pubblica sicurezza e sulla stampa“, il Governo ripropone il testo sotto forma di decreto, che viene approvato il 22 Giugno 1899 (Regio Decreto n.227).

 OGGI: Prove tecniche di dittatura…

«La stampa italiana dipinge un’Italia che non è quella reale (…) bisognerebbe non avere una opposizione e dei media che tutti i giorni cantano la canzone del pessimismo, del disfattismo, del catastrofismo»
 Silvio Berlusconi
 13/06/09

«Quelle apparse su giornali italiani e su certa stampa straniera in queste settimane sono accuse che sputtanano non solo il presidente del Consiglio, ma la democrazia e il nostro Paese, oltre che i nostri prodotti, che invece devono avere un’immagine dell’Italia che deve essere bella forte e pura e non inquinata da tutto ciò che si dice sui giornali in queste settimane».
 Silvio Berlusconi
 20/10/09

  Proprio per reprimere ogni forma di “disfattismo, propaganda antinazionale, menomazione del prestigio nazionale all’estero e offese al duce”, il 25 Nov. 1926 (Legge n° 2008) venne isituito il “Tribunale Speciale per la difesa dello Stato”:

ART. 5

  Il cittadino che, fuori del territorio dello Stato, diffonde o comunica, sotto qualsiasi forma, voci o notizie false, esagerate o tendenziose sulle condizioni interne dello stato, per modo da menomare il credito o il prestigio dello Stato all’estero, o svolge comunque una attività tale da recar nocumento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni, e con l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
  Nella ipotesi preveduta dal presente articolo, la condanna pronunciata in contumacia importa, di diritto, la perdita della cittadinanza e la confisca dei beni. il giudice può sostituire alla confisca il sequestro; in tal caso esso ne determina la durata e stabilisce la destinazione delle rendite dei beni.

Fa piacere invece ricordare come la Legge n° 2307 del 31/12/1925, contenente le “disposizioni sulla stampa periodica” e appartenente allo stesso pacchetto, di fatto, non sia mai stata davvero abolita… (QUI)

Pertanto, in attesa di ripristinare anche il resto delle Leggi fascistissime, fermamente intenzionato ad arginare la nuova Tangentopoli, il ducetto di Arcore ha incaricato l’accoppiata sicana Angelino-Centaro di predisporre le idonee contromisure. È bene notare che Roberto Centaro, come Alfredo Mantovano, rappresenta il tipico caso di magistrato che fa politica attiva e costituisce l’eccezione che piace al Regolo brianzolo. A dimostrazione che certa “magistratura politicizzata” ha il massimo gradimento dei piduisti al governo.
Da sempre, in Italia, il problema non è il reato ma la notizia del medesimo. Perciò, eliminata ogni indebita pubblicità sull’esistenza del crimine, ladroni, e ruberie assortite, insieme alla conoscenza scompare anche l’esistenza del reato. Per il buon nome dell’Italia, la stabilità di governo, e per salvaguardia della privacy di noi tutti. È chiaro!
Di conseguenza, i due
Picciotti delle Libertà (Angelino Alfano e Roberto Centaro), su mandato di don Silvio, hanno presentato il disegno di legge 1611, inerente la disciplina delle intercettazioni telefoniche. Il testo è attualmente in discussione al Senato, con insolite maratone notturne, dato il carattere di assoluta urgenza che, ne siamo certi, sfocerà nell’ennesimo voto di fiducia. Meglio se convertito in decreto-legge. Si tratta di un tipico caso di lupara bianca… a sparire sarà l’Informazione, con i processi che diventano occulti concistori segreti.

È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione e degli atti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico o telematico, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza
preliminare.

Sono vietate la pubblicazione e la diffusione dei nomi e delle immagini dei magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali loro affidati.

La stesura delle norme non è ancora definitiva, ma le indicazioni sono chiare. È singolare notare che il pattuglione di pregiudicati garantisti del PdL abbiano proposto l’introduzione di sanzioni più repressive di quanto non prevedessero gli Editti albertini…
Ad esempio, se divulghi notizie inerenti una indagine di corruzione, truffa, bancarotta fraudolenta, rischi una condanna più pesante rispetto a quella prevista per gli imputati di simili reati:

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 379-bis è sostituito dal seguente: «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell’articolo 391-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.
Le pene sono aumentate se il fatto concerne comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o ai servizi di informazione per la sicurezza.
(…) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque pubblica intercettazioni in violazione dell’articolo 114, comma 7, del codice di procedura penale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.»

 

È evidente che il problema non è chi commette il reato, ma chi ci indaga sopra.

In Italia l’indignazione pubblica degli onesti è un lusso che si paga con la galera.
Il ddl non tralascia nulla e ritorna alla carica con l’ennesimo tentativo di imbavagliare pure la rete, che tanto spaventa i piccoli satrapi della politica per professione.

«Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta [a mezzo di lettera raccomandata!], con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono»;
b) al quarto comma, dopo le parole:
«devono essere pubblicate» sono inserite le seguenti:
«, senza commento,»

Il provvedimento si commenta da solo: una simile idiozia è la dimostrazione provata che questi on. deficienti non hanno la più pallida idea di che cosa sia un sito web, un blog, un IP, un host…
Poi ci sono le forme di censura più sofisticate, che mirano al tracollo finanziario di ogni potenziale oppositore,
con multe fino a 464.000 euro contro gli editori:

c) dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«Per la stampa non periodica l’autore dello scritto, ovvero i soggetti di cui all’articolo 57-bis del codice penale, provvedono, su richiesta della persona offesa, alla pubblicazione, a proprie cura e spese su non più di due quotidiani a tiratura nazionale indicati dalla stessa, delle dichiarazioni o delle rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro reputazione o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto di rilievo penale. La pubblicazione in rettifica deve essere effettuata, entro sette giorni dalla richiesta, con idonea collocazione e caratteristica grafica e deve inoltre fare chiaro riferimento allo scritto che l’ha determinata»;

Provate voi a comprare una pagina intera (se vi basta per la rettifica) su due quotidiani “a tiratura nazionale” (La Stampa; il Corriere della Sera)…!

Invece, per prevenire ulteriori e futuri “sputtanamenti” dell’Imperatore colto in fallo, esiste una sorta di “norma D’Addario” che proibisce persino i fuori onda e le riprese su strada:

«Le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o di altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive o l’acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell’arresto fino a trenta giorni o dell’ammenda da euro 2.000 a euro 10.000»

Naturalmente, non poteva mancare una nota di riguardo pure per Santa Romana Chiesa, così duramente provata dallo scandalo pedofilia e sempre in mezzo quando si tratta di riciclare attraverso l’immancabile IOR denari di incerta provenienza. È la cosiddetta “norma salva-preti”:

«Quando l’azione penale è esercitata nei confronti di un ecclesiastico o di un religioso del culto cattolico, l’informazione è inviata all’autorità ecclesiastica.
Il pubblico ministero invia l’informazione anche quando taluno dei soggetti indicati è stato arrestato o fermato, ovvero quando è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare; nei casi in cui risulta indagato un ecclesiastico o un religioso del culto cattolico invia, altresì, l’informazione quando è stata applicata nei suoi confronti ogni altra misura cautelare personale, nonché quando procede all’invio dell’informazione di garanzia di cui all’articolo 369 del codice.
Quando risulta indagato o imputato un vescovo diocesano, prelato territoriale, coadiutore, ausiliare, titolare o emerito, o un ordinario di luogo equiparato a un vescovo diocesano, abate di un’abbazia territoriale o sacerdote che, durante la vacanza della sede, svolge l’ufficio di amministratore della diocesi, il pubblico ministero invia l’informazione al cardinale Segretario di Stato.
Quando risulta indagato o imputato un sacerdote secolare o appartenente a un istituto di vita consacrata o a una società di vita apostolica, il pubblico ministero invia l’informazione all’ordinario diocesano nella cui circoscrizione territoriale ha sede la procura della Repubblica competente»

Inutile dire che il testo, così com’è confezionato, ha palesi vizi di incostituzionalità.
E qualora venisse impugnato presso la Corte di Giustiza europea, verrebbe sicuramente bocciato.
Ma in ogni caso, dinanzi ad una simile porcheria giuridica, di fronte alle prepotenze di uno Stato sempre più alieno e nemico, crediamo sia un obbligo morale e dovere intrinseco di ogni donna ed uomo libero dire NO, attraverso un atto consapevole e condiviso di disubbidienza civile ad una roba tanto assurda quanto iniqua.
Sono poche e semplici le regole alle quali Liberthalia si attiene; c’è una sola Legge che rispetta (a parte le menate sul “buoncostume”):

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
»

 Costituzione della Repubblica Italiana,
 Articolo 21

Commenti